Garanzia
La Ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri prodotti, impianti e macchinari obbligandosi durante il periodo di garanzia più avanti specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel caso in cui il montaggio sia stato da essa assunto) si dimostrasse difettoso, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento , da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissione eseguite o fatte eseguire dal Committente, da mancata manutenzione, da casi fortuiti o di forza maggiore. Il personale tecnico interverrà, nei limiti di tempo concessi dalle esigenze della Ditta Fornitrice. Qualora per necessità costruttive o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate in pezzi, la Ditta Fornitrice non concede alcuna garanzia se il montaggio di essa non viene da lei eseguito. Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna di cui all’Art.6 (6 mesi per i macchinari ed impianti tenuti in funzione giorno e notte) e cessa allo scadere del termine anche se i macchinari / impianti non sono stati per qualsiasi ragione, messi in servizio. Possono fare eccezione alcune parti delle apparecchiature che hanno termini di garanzia diverse dai 12 mesi le quali saranno indicate sul catalogo fornitore prodotto. Il pronto intervento in garanzia da parte della Ditta Fornitrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente. I lavori inerenti alla riparazione o sostituzione in garanzia saranno, a giudizio della Ditta Fornitrice, eseguiti nelle officine della Ditta Fornitrice o di terzi, oppure sul posto, con il solo addebito del contributo per le spese di trasferta, vitto e alloggio, ore di viaggio di andata e ritorno dal luogo dell’intervento. Tutto il tempo necessario alla sostituzione del pezzo difettoso sarà in garanzia. Tale contributo non si applica se l’intervento viene effettuato presso la nostra o da una ditta da noi autorizzata, ma le spese di trasporto ed imballo saranno a carico del Committente. Per lavori da eseguire sul posto il Committente dovrà apprestare a sua cura e spese al personale della Ditta Fornitrice, tutti i mezzi e il personale ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro , falegname ecc.. Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso, né egli potrà pretendere risarcimento o indennizzo per spese sinistri, per danni diretti e indiretti, causati a persone, animali o cose di qualsiasi genere, nonché causati dalle suddette riparazioni o sostituzioni. Le parti sostituite restano di proprietà della Ditta Fornitrice e dovranno dai Committenti esserle rispedite, in porto franco. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo e spese a rischio e pericolo del Committente. Per le parti che la Ditta Fornitrice ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del Committente le garanzie da essi date alla Ditta Fornitrice. Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento quali: le parti in vetro, lampadine di vario genere, fusibili, scaricatori di tensione e tutti quei componenti di protezione che per il loro tipo di intervento possono deteriorarsi, tutti i circuiti elettronici, le parti asportabili e tutti gli organi operanti a temperatura superiore a quella indicata nello schema elettrico o manuali di funzionamento, e comunque ad una temperatura superiore a 50 gradi. In nessun caso si potranno intendere prorogati termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art.1512. Cod.Civ. Questa e l’unica garanzia valida, nessuno e autorizzato a modificarne i termini.