Condizioni Generali di Fornitura

PREMESSE: Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d’accettazione d’ordine della ditta fornitrice e sono regolamentate dalla presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni e comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione del contratto. Ad ordinazione ricevuta la ditta fornitrice avrà 10 giorni di tempo per trasmettere la relativa accettazione, durante i quali l’ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte del committente. In qualunque momento l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento nelle condizioni patrimoniali del committente ai sensi ed effetti dell’articolo 1461 Cod. Civ.

PREZZI: I prezzi sono da intendere secondo la modalità espressamente specificate nella conferma; essi non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati ed in particolare le imposte di vario genere e comunali in vigore nel luogo di destinazione. Gli imballaggi non si ricevono di ritorno, salvo diverso accordo ufficiale.

CLAUSOLA VARIABILITA’ PREZZI: I prezzi di fornitura si dovranno ritenere variabili con l’applicazione delle clausole Variabilità prezzi ANIE dei relativi settori. Queste clausole tengono per base il “ Bollettino Variazioni Carico Salariale” ed il “Bollettino prezzi Materiali” editi dall’Associazione.

MODALITA DI PAGAMENTO: Il pagamento della fornitura (pro quota in caso di consegna parziali di parti a sé stanti) viene effettuato, nella forma espressamente specificata nella conferma, al domicilio della ditta fornitrice, restando sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque il mezzo prescelto. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario sono a carico del Committente sia gli interessi di sconto che le spese e commissioni relative. Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna di materiali o nel montaggio od a contestazioni di qualsiasi natura. Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 e sue successive modifiche, senza che per questo il Committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.

RISERVA DI PROPRIETA’: La Ditta Fornitrice conserva la proprietà sui prodotti, impianti e macchinari forniti, fino al totale pagamento di essi e qualunque atto del Committente che, all’infuori di esplicito consenso scritto della ditta Fornitrice, involga pregiudizio al diritto della Ditta Fornitrice alla rivendita dei materiali, sarà sottoposto alle sanzioni di legge.

CONSEGNA: Il periodo di consegna decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare di contratto e non ha inizio prima del ricevimento della rata di pagamento all’ordine, quando essa sia stata concordata. Esso si intende di diritto adeguatamente prolungato qualora il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

  • - Se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
  • - Se il Committente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine;
  • - Se il Committente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
  • - Se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza della Ditta Fornitrice, ivi compresi comprovati ritardi di subfornitura;
  • - Se la dilazione della consegna è dovuta a cause di forza maggiore;
  • - La consegna, a termini dell’articolo 1510 Cod. Civ. s’intende convenuta nelle officine del costruttore ed eseguita direttamente nei confronti del committente o del vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto e se la Ditta Fornitrice si assume il montaggio in opera. Tuttavia se per un motivo qualsiasi, i beni oggetto di vendita non possano essere consegnati per fatti indipendenti della Ditta Fornitrice, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta. Avvenuta la consegna tutti i rischi sul materiale si trasferiscono al Committente d’onde il diritto della ditta Fornitrice nel caso citato di ritardata consegna per fatto non suo, di addebitare al Committente le spese di magazzinaggio, custodia, assicurazione ecc.. La merce, anche se venduta franco destino, viaggio a rischio e pericolo del Committente.
DATI TECNICI: Le macchine, le apparecchiature ed i materiali salvo particolari diverse prescrizioni da concordasi per iscritto, corrispondono alle norme CEI. I pesi s’intendono indicati a titolo informativo, salvo il caso di fornitura il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso. La ditta si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Committente se interessano l’installazione. Qualora il Committente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dalla Ditta Fornitrice in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esserci pieno accordo scritto delle parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi o sul periodo di consegna precedentemente stabiliti; la presentazione di proposta di modifica non sospende le clausole contrattuali. Il Committente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto di fornitura; dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà della Ditta Fornitrice e che il committente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza preventiva autorizzazione scritte.

COLLAUDO: E in facoltà del Committente il chiedere, in tempo utile, di assistere a sue spese, nelle ore di lavoro normale, alle prove di collaudo normale dei prodotti / impianti / macchinari nelle officine della Ditta Fornitrice la quale gliene preavviserà tempestivamente la data di collaudo, in mancanza dell’intervento del Committente, le prove saranno eseguite ugualmente dalla Ditta Fornitrice e al Committente saranno comunicati i risultati che varranno come collaudo. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese del Committente. Entro 30 giorni dalla messa in opera da parte della Ditta Fornitrice, il Committente potrà richiedere il collaudo, in posto, degli impianti / macchinari per constatarne il regolare funzionamento. Tutte le spese relative saranno a carico del Committente e le prove saranno eseguite a suo rischio e pericolo. Effettuato il collaudo con esito favorevole o trascorso il suddetto termine senza che il Committente abbia richiesto il collaudo, la fornitura si intende dal Committente accettata, subordinatamente alla garanzia della Ditta Fornitrice come qui sotto specificato. Se al collaudo risultasse che la fornitura non corrisponde alle caratteristiche essenziali stabilito in contratto e la ditta Fornitrice non fosse in grado di adempiervi, essa ha diritto di rinunciare all’ordinazione col solo obbligo di riprendersi i prodotti, impianti e macchinari eventualmente consegnati restituendo le somme ricevute, senza interessi, e senza che il Committente possa reclamare indennizzi o risarcimenti per danni.

GARANZIA: La Ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri prodotti, impianti e macchinari obbligandosi durante il periodo di garanzia più avanti specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (nel caso in cui il montaggio sia stato da essa assunto) si dimostrasse difettoso, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento , da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissione eseguite o fatte eseguire dal Committente, da mancata manutenzione, da casi fortuiti o di forza maggiore. Il personale tecnico interverrà, nei limiti di tempo concessi dalle esigenze della Ditta Fornitrice. Qualora per necessità costruttive o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate in pezzi, la Ditta Fornitrice non concede alcuna garanzia se il montaggio di essa non viene da lei eseguito. Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna di cui all’Art.6 (6 mesi per i macchinari ed impianti tenuti in funzione giorno e notte) e cessa allo scadere del termine anche se i macchinari / impianti non sono stati per qualsiasi ragione, messi in servizio. Possono fare eccezione alcune parti delle apparecchiature che hanno termini di garanzia diverse dai 12 mesi le quali saranno indicate sul catalogo fornitore prodotto. Il pronto intervento in garanzia da parte della Ditta Fornitrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente. I lavori inerenti alla riparazione o sostituzione in garanzia saranno, a giudizio della Ditta Fornitrice, eseguiti nelle officine della Ditta Fornitrice o di terzi, oppure sul posto, con il solo addebito del contributo per le spese di trasferta, vitto e alloggio, ore di viaggio di andata e ritorno dal luogo dell’intervento. Tutto il tempo necessario alla sostituzione del pezzo difettoso sarà in garanzia. Tale contributo non si applica se l’intervento viene effettuato presso la nostra o da una ditta da noi autorizzata, ma le spese di trasporto ed imballo saranno a carico del Committente. Per lavori da eseguire sul posto il Committente dovrà apprestare a sua cura e spese al personale della Ditta Fornitrice, tutti i mezzi e il personale ausiliario occorrenti, nonché tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro , falegname ecc.. Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso, né egli potrà pretendere risarcimento o indennizzo per spese sinistri, per danni diretti e indiretti, causati a persone, animali o cose di qualsiasi genere, nonché causati dalle suddette riparazioni o sostituzioni. Le parti sostituite restano di proprietà della Ditta Fornitrice e dovranno dai Committenti esserle rispedite, in porto franco. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo e spese a rischio e pericolo del Committente. Per le parti che la Ditta Fornitrice ha acquistato da altri fornitori, vigeranno nei confronti del Committente le garanzie da essi date alla Ditta Fornitrice. Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento quali: le parti in vetro, lampadine di vario genere, fusibili, scaricatori di tensione e tutti quei componenti di protezione che per il loro tipo di intervento possono deteriorarsi, tutti i circuiti elettronici, le parti asportabili e tutti gli organi operanti a temperatura superiore a quella indicata nello schema elettrico o manuali di funzionamento, e comunque ad una temperatura superiore a 50 gradi. In nessun caso si potranno intendere prorogati termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art.1512. Cod.Civ. Questa e l’unica garanzia valida, nessuno e autorizzato a modificarne i termini.
MONTAGGIO: Se nella fornitura è compreso il montaggio in posto le “Condizioni Generali per il montaggio di macchine ed apparecchi elettrici A.N.I.E.”, insieme con le presenti, fanno parte integrante del contratto di fornitura.
CONTROVERSIE: I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all’estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente è solamente quello avente giurisdizione nella sede legale della Ditta Fornitrice anche in deroga agli articoli 32 e seg. Cod. Proc. Civ., esclusa per il Committente la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salva la facoltà alla Ditta fornitrice di esperire, in qualità di attrice, un’azione nel luogo di residenza, in Italia o all’estero, del Committente. Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall’osservare le condizioni di pagamento pattuite e non implicano alcun prolungamento dei termini convenuti. Le spese di contratto, la sua registrazione e l’eventuale trascrizione sono a carico del Committente.

CONDIZIONI DI LAVORO A TUTELA DEL LAVORATORE: Le condizioni di lavoro e relative condizioni di sicurezza nelle quali i nostri collaboratori dovranno operare nei vari cantieri, dovranno rispettare tutte le norme vigenti in Italia. Dette condizioni di lavoro dovranno essere rispettate anche se operanti all’estero. Eventuali condizioni non idonee al lavoro, saranno comunicate per via più breve e daranno motivo per la sospensione del lavoro, senza che questo possa da parte del committente dare motivi di qualsiasi tipo di rivalse tecnico commerciale ed economiche, anzi , l’eventuale prolungamento del cantiere, causato dai sopraccitati motivi, darà corso ad addebito alla committenza dei maggior costi e spese da questo derivato.
LICENZE SOFTWARE E FIRMWARE: Insieme ai macchinari ed alle apparecchiature indicate in conferma d’ordine, la Ditta Fornitrice concede il solo diritto ad utilizzare a tempo indeterminato ed in modo non esclusivo, i moduli di programma software e firmware funzionanti su PC (personal computer) o microprocessori connessi. Tali moduli non sono concessi in vendita, ma concessi in uso al Licenziatario nella versione esistente al momento dell’evasione della fornitura e corredati di chiave di attivazione a protezione dei diritti della Ditta Fornitrice (chiave hardware o numerica). La presente licenza d’uso rilasciata al Licenziatario si riferisce quindi al solo diritto di utilizzare il prodotto firmware-software indicato in conferma d’ordine. Tale licenza d’uso si intenderà scaduta decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento e potrà essere bloccata dalla Ditta Fornitrice, in caso di inadempienza del Committente, senza bisogno di preventiva costituzione in mora. Il software viene fornito con tutte le funzionalità all'utilizzo della macchina così come previsto dal costruttore. Restano esclusi collegamenti a sistemi operativi di terze parti, aggiornamenti futuri e protezioni antivirus.
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA: Il Committente si impegna a non divulgare le specifiche tecniche dei macchinari e degli impianti a terzi ed in particolare ai potenziali concorrenti della Ditta Fornitrice, a non divulgare i software-firmware, i disegni ed i progetti d'installazione delle macchine, a non pubblicare le fotografie o filmati dei macchinari e degli impianti senza il preventivo consenso scritto della Ditta Fornitrice, che tutelerà i propri diritti nei modi e con le forme previste dalla legge. Resta inteso che la presente clausola di riservatezza si riferisce a qualsiasi comportamento del Committente che, direttamente od indirettamente, sia idoneo a svelare qualsiasi particolare tecnico, di metodo o di design frutto della specifica attività inventiva e/o di progettazione della Ditta Fornitrice.
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